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Author Topic: ESTENSIONE DEL DURC A TUTTI I SETTORI  (Read 8305 times)
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« on: Aprile 30, 2008, 10:49:23 »

Il D.M. 24/10/2007 stabilisce "le modalità di rilascio, i contenuti analitici del DURC, nonchè le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da non considerare ostative al rilascio del documento medesimo". A tale provvedimento legislativo, segue la circolare n. 5 del 30/01 2008, con la quale il Ministero del Lavoro e della prebvidezna sociale ha inteso fornire alcuni chiarimenti interpretativi.

Il DURC deve contenere:
  • La denominazione/ragione sociale, la sede legale e l'unità operativa, il codice fiscale del datore di lavoro;
  • L'attestazione della avvenuta iscrizione agli istituiti previdenziali e, ove previsto, alle casse edili;
  • La dichiarazione di regolarità e di non regolarità contributiva con indicazione della scopertura;
  • La data della verifica di regolarità contributiva;
  • La data di rilascio del documento;
  • Il  nominativo del responsabile del procedimento di rilascio.

CHI DEVE RICHIEDERE IL DURC
La regolarità contributiva è richiesta a tutti i datori di lavoro che fruiscono dei benefici normativi e contributivi previsti dall'ordinamento in materia di lavoro e legislazione sociale, nonchè ai fini dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria.
Il DURC inoltre è richiesto a tutti i datori di lavoro ed ai lavoratori autonomi nei seguenti casi:
  • Appalti di opere pubbliche;
  • Appalti di servizi pubblici;
  • Appalti di forniture pubbliche;
  • Lavori privati in edilizia per i quali c'è l'obbligo della denuncia di inizio attività  o soggetti al rilascio di una concessione;
  • Riduzioni ed agevolazioni contributive;
  • Agevolazioni normative in materia di lavoro e legislazione sociale;rilascio di attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA).

CHI RILASCIA IL DURC
Possono rilasciare il DURC, l'INPS e l'INAIL, nonchè gli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria previa stipula di apposita convenzione con gli enti predetti.
Per i datori di lavoro del settore edile il DURC è altresì rilasciato dalla casse edili costituite da una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro.
Per i datori di lavoro operanti non nel settore edilizio, per gli anni 2008 e 2009, il DURC potrà essere rilasciato anche dagli enti bilaterali, costituiti da una o più associazioni di datori di lavoro o dei prestatori di lavoro.

COME RICHIEDERE IL DURC

Il DURC è richiesto dagli interessati utilizzando apposita modulistica unificata predisposta dagli istituti previdenziali, dalle casse edili e dagli enti bilaterali. La richiesta ed il rilascio del DURC avviene, di orma attraverso strumenti informatici.

TEMPI DI RILASCIO
Il DURC viene rilasciato dagli istituiti previdenziale entro 30 giorni dalla data di completa a acquisizione della richiesta da parte del sistema informatico.
Nel caso in cui decorra il termine di 30m giorni senza pronuncia da parte degli istituti previdenziali scatta il cosiddetto silenzio assenso.

MODALITA' DI RILASCIO
Il DURC, stampato in duplice originale (uno per il richiedente ed uno da tenere agli atti) è firmato dal responsabile dell'iter procedimentale e trasmesso al richiedente a mezzo raccomandata con A/R oppure attraverso posta elettronica certificata per gli enti che hanno già attivato tale modalità.

Requisiti di regolarità contributiva
INPS-INAIL-altri enti previdenziali
Cassa edile
  • correttezza degli adempimenti mensili o comunque periodici
  • corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti dovuti
  • inesistenza di inadempienze in atto
  • richiesta di rateizzazione per la quale l'istituto competente abbia espresso parere favorevole
  • sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative
  • istanza di compensazione per la quale sia stato documentato il credito
  • versamento dei contributi e degli accantonamenti dovuti, compresi quelli relativi all'ultimo mese per il quale è scaduto l'obbligo di versamento della richiesta di certificazione;
  • dichiarazione della denuncia alla cassa edile, per ciascun operaio, di un numero di ore lavorate e non lavorate non inferiore a quelle contrattuale, specificando le causali di assenza
  • richiesta di rateizzazione per la quale la cassa edile competente abbia espresso parere favorevole


DURATA DEL DURC
La durata dell'efficacia del DURC è:
  • mensile per la fruizione delle agevolazioni normative e contributive
  • trimestrale per gli appalti privati in edilizia.


CONCLUSIONI QUANDO E' OBBLIGATORIO IL DURC
Il DURC è dunque condizione necessaria:

  • negli appalti di lavori, servizi e forniture pubblici, come requisito per poter partecipare alla gara, all'aggiudicazione e alla stipula del contratto, agli stati di avanzamento dei lavori, alle liquidazioni finali;
  • nei lavori privati dell'edilizia soggetti al rilascio di concessione ovvero a denuncia inizio attività (DIA);
  • per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e dei lavoratori autonomi in materia di sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili.
« Last Edit: Gennaio 06, 2009, 04:36:02 by Andorra Servizi Web Admin » Logged
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