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Adeguamenti normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lvo 81/08
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Topic: Adeguamenti normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lvo 81/08 (Read 4018 times)
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Adeguamenti normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lvo 81/08
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Maggio 26, 2008, 02:08:25 »
A seguito dell' entrata in vigore, il
15 Maggio 2008
, del D.L. vo 81/08, che ha riordinato, dandone un nuovo riassetto, le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la presente, Vi informiamo circa gli adempimenti a carico del datore di lavoro, alcuni dei quali, già previsti dal D.L.vo 626/94 e dal D.L.vo 494/96, entrambi abrogati dal decreto in oggetto; e in questa nuova norma riaffermati, altri di nuova introduzione.
La documentazione, pertanto, prevista in materia di salute e sicurezza, che ciascun datore di lavoro dovrà mettere a disposizione degli organi di vigilanza, per dimostrare l'assolvimento agli obblighi di legge, è la seguente:
Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
che non deve essere più inviata
alla ASL territorialmente competente e all'ispettorato Provinciale del lavoro;
Conseguimento, da parte del
datore di lavoro
, che volesse
svolgere direttamente il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
di un attestato di formazione, così come previsto dall'art. 34 comma 2 del D.L.vo 81/08, tenuto in base al programma stabilito dall'art. 3 del D.M. 16/01/1997.
Tale programma rimarrà valido, fino a che la Conferenza Stato - Regioni, non stabilirà
entro il 15/05/2009
, dei nuovi contenuti (art. 34 comma 2 del D.L.vo 81/08).
Per il datore di lavoro, in ogni caso, saranno previsti dei corsi di aggiornamento periodici (art. 34 comma 3 del D.L.vo 81/08), che saranno definiti sempre in sede di Conferenza;
Nomina da parte del datore di lavoro di un r
esponsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno
, nel caso in cui non volesse assumere personalmente tale incarico o nei casi previsti all'allegato II del D.L.vo 81/08, che sia in possesso dei titoli previsti dall'art. 32 comma 2 oppure dall'art. 32 comma 5 del D.L.vo 81/08;
Nomina del
Medico competente
(art. 18 comma 1 lettera a) del D.L.vo 81/08);
Nomina della
squadra addetta alla gestione delle emergenze e alla lotta antincendio
(art. 18 comma 1 lettera b) del D.L.vo 81/08);
Verbale di
elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
, che i lavoratori eleggeranno, direttamente, al loro interno; oppure sarà individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo
(RLST)
, secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.L.vo 81/08,
in aziende con meno di 15 dipendenti
(art. 47 comma 2 del D.L.vo 81/08)
In aziende con più di 15 dipendenti
, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà eletto, nell'ambito delle rappresentanze sindacali (art. 47 commi 2 e 3 del D.L.vo 81/08).
Il datore dovrà comunicare
annualmente
all'INAIL il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Vi informiamo che è stata introdotta anche un'altra figura che è il
rappresentane dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo
, in alcuni particolari casi (si veda l'art. 49 comma 1 del D.L.vo 81/08);
Certificati di idoneità specifici alla mansione
, rilasciati dal Medico competente;
Autocertificazione, per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori
(che non rientrano in quelle elencate all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c) d) e g) del D.L.vo 81/08), che potrà essere effettuata con le modalità già previste dal D.L.vo 626/94,
fino al 30/06/2012
; data, entro la quale, dovrà essere promulgato il Decreto Interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, lettera f) del D. L.vo 81/08, che stabilirà delle procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche per queste aziende (art. 29 comma 5 del D.L.vo 81/08);
Documento di valutazione dei rischi
, per le aziende con più di 10 lavoratori; documento che, se già redatto ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 626/94,
dovrà essere aggiornato entro il 29/07/2008
, ai sensi dell'art. 28 commi 1 e 2 del D. L.vo 81/08.
Infatti, questo articolo ha fissato dei nuovi contenuti, rispetto a quelli già previsti dalle norme precedenti, che devono rispettare le indicazioni fornite dalle specifiche norme contenute nei Titoli del D.L.vo 81/08;
Valutazione di esposizione al rischio rumore
, da effettuarsi ai sensi del Titolo VIII Capo I del D.L.vo 81/08.
Il datore di lavoro, poi, dovrà comunicare al Medico competente i valori di esposizione individuali
, che verranno riportati, da questi, nella cartella sanitaria e di rischio;
Valutazione di esposizione agli agenti chimici
, per le aziende che impiegano nel loro ciclo produttivo delle sostanze o preparati pericolosi, che andrà redatta ai sensi del Titolo IX Capo I del D.L.vo 81/08.
Il datore di lavoro, poi, dovrà comunicare al Medico competente i valori di esposizione professionale individuali
, che verranno riportati, da questi, nella cartella sanitaria e di rischio;
Valutazione di esposizione alle vibrazioni meccaniche
, che dovrà essere stilata ai sensi del Titolo VIII Capo III del D.L.vo 81/08.
Il datore di lavoro dovrà comunicare al Medico competente i valori di esposizione individuali
;
Attestati di formazione in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro,
per ciascun lavoratore
, così come previsto dall'art. 37 comma 1 del D.L.vo 81/08.
Questi corsi devono essere organizzati in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali, in ottemperanza all'art. 37 comma 12 del D.L.vo 81/08. La durata, i contenuti e le modalità dei corsi verranno definiti in sede di Conferenza Stato- regioni entro il 15/05/2009.
In ogni caso, fino ad allora, i corsi dovranno avere i contenuti fissati dall'art. 37 comma 1 lettera a) e b) del D.L.vo 81/08;
Attestati di formazione
, rilasciati ai componenti della squadra addetta alla gestione delle emergenze,
in materia di primo soccorso
, in base al D.M. 388/2003; così come previsto dall'art. 37 comma 9 del D.L.vo 81/08.
Gli addetti dovranno frequentare un corso di aggiornamento ogni tra anni, così come prescrive il decreto ministeriale suddetto;
Attestati di formazione
, rilasciati ai componenti della squadra addetta alla lotta antincendio,
in materia di prevenzione incendi
, in base al D.M. 10/03/1998.
Per tali corsi, al momento, non è previsto alcun aggiornamento, fino alla emanazione del decreto del Ministero dell'Interno che stabilirà sia dei nuovi programmi relativi ai corsi di "prima" formazione che a quelli di "aggiornamento" (art. 46 comma 3 lettera b) del D.L.vo 81/08);
Attestato di formazione
, rilasciato al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
, così come previsto all'art. 37 comma 10 del D.L.vo 81/08, organizzato in collaborazione con gli Organismi paritetici territoriali (art. 37 comma 12 del D.L.vo 81/08).
Tale corso dovrà avere una durata minima di 32 ore, così come previsto dall'art. 2 del D.M. 16/01/1997.
In base alla contrattazione collettiva nazionale, verranno disciplinate le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non potrà essere inferiore alle 4 ore annue, per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori; e a 8 ore annue, per le imprese che occupano più di 50 lavoratori (art. 37 comma 11 del D.L.vo 81/08);
Istituzione di un
libretto formativo del cittadino
, di cui all'art. 2 comma 1 lettera i) del D.L.vo 276/2003, nel quale dovranno essere registrati tutti i corsi effettuati dai lavoratori (art. 37 comma 14 del D.L.vo 81/08);
Verbale riunione periodica
, obbligatoria ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.L.vo 81/08, in tutte le aziende con più di 15 dipendenti;
Verbale di consegna dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori
, laddove essi siano esposti a dei rischi non eliminabili con provvedimenti tecnici (art. 18 comma 1 lettera d) del D.L.vo 81/08).
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Adeguamenti normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lvo 81/08
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Reply #1 on:
Maggio 26, 2008, 03:08:30 »
Inoltre, il datore di lavoro dovrà:
Il datore di lavoro deve consegnare , tempestivamente, copia del documento di valutazione dei rischi al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
(art. 18 comma 1 lettera o) del D.L.vo 81/08);
Il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL
, con il modulo che si può scaricare dal sito
www.inail.it
, a fini statistici ed informativi,
i dati relativi agli infortuni sul lavoro
, che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18 comma 1 lettera r) del D.L.vo 81/08);
ULTERIORI OBBLIGHI PREVISTI PER LE AZIENDE CHE OPERANO IN CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
Redazione del
piano di sicurezza e di coordinamento
(PSC), a carico del Coordinatore per la progettazione (art. 91 comma 1 lettera a) del D.L.vo 81/08);
Predisposizione di un fascicolo, a carico del Coordinatore per la progettazione (art. 91 comma 1 lettera b) del D:l.vo 81/08) i cui contenuti sono fissati all'allegato XV del D:L.vo 81/08, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi;
Redazione del
piano operativo di sicurezza
(POS), a carico delle imprese esecutrici, in riferimento a ciascun singolo cantiere, così come previsto dall'art. 89 comma 1 lettera h) del D.L.vo 81/0; i cui contenuti sono fissati all'allegato XV del D.L.vo 81/08.
Consegna ai lavoratori di una
tessera di riconoscimento
, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, compreso il numero di matricola) e l'indicazione del datore di lavoro (art. 18 comma 1 lettera u) e art. 26 comma 8 del D.L.vo 81/08);
Redazione del
P.I.M.U.S.
piano di montaggio, uso e smontaggio di ponteggi; i cui contenuti sono riportati all'allegato XXII del D:l.vo 81/08;
Attestati
di partecipazione a corsi di
formazione per i lavoratori che svolgono lavori in quota
, in base alle modalità di cui all'allegato XXI del D.L.vo 81/.08
Il datore di lavoro
, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
deve verificare
, in base a dei criteri che verranno stabiliti da un prossimo decreto entro il 15/05/2009,
l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto la verifica dovrà essere effettuata in base a quanto stabilito dall'art. 26 comma 1 lettera a) del D.L.vo 81/08.
ULTERIORI OBBLIGHI PREVISTI PER LE AZIENDE CHE OPERANO IN REGIME DI APPALTO
Redazione da parte del datore di lavoro committente di un "
documento unico di valutazione dei rischi
", che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera (art. 26 comma 3 del D.L.vo 81/08);
Consegna ai lavoratori di una
tessera di riconoscimento
, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, compreso il numero di matricola) e l'indicazione del datore di lavoro (art. 18 comma 1 lettera u) e art. 26 comma 8 del D.L.vo 81/08);
Il datore di lavoro
, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi
deve verificare
, in base a dei criteri che verranno stabiliti da un prossimo decreto entro il 15/05/2009,
l'idoneità tecnico-professionale delle imprese
.
Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto la verifica dovrà essere effettuata in base a quanto stabilito dall'art. 26 comma 1 lettera a) del D.L.vo 81/08.
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