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Author Topic: Adeguamenti normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lvo 81/08  (Read 4018 times)
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« on: Maggio 26, 2008, 02:08:25 »

A seguito dell' entrata in vigore, il 15 Maggio 2008, del D.L. vo 81/08, che ha riordinato, dandone un nuovo riassetto, le norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con la presente, Vi informiamo circa gli adempimenti a carico del datore di lavoro, alcuni dei quali, già  previsti dal D.L.vo 626/94 e dal D.L.vo 494/96, entrambi abrogati dal decreto in oggetto; e in questa nuova norma riaffermati, altri di nuova introduzione.

La documentazione, pertanto, prevista in materia di salute e sicurezza, che ciascun datore di lavoro dovrà  mettere a disposizione degli organi di vigilanza, per dimostrare l'assolvimento agli obblighi di legge, è la seguente:

  • Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che non deve essere più inviata alla ASL territorialmente competente e all'ispettorato Provinciale del lavoro;

  • Conseguimento, da parte del datore di lavoro, che volesse svolgere direttamente il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione di un attestato di formazione, così come previsto dall'art. 34 comma 2 del D.L.vo 81/08, tenuto in base al programma stabilito dall'art. 3 del D.M. 16/01/1997.
    Tale programma rimarrà  valido, fino a che la Conferenza Stato - Regioni, non stabilirà  entro il 15/05/2009, dei nuovi contenuti (art. 34 comma 2 del D.L.vo 81/08).
    Per il datore di lavoro, in ogni caso, saranno previsti dei corsi di aggiornamento periodici (art. 34 comma 3 del D.L.vo 81/08), che saranno definiti sempre in sede di Conferenza;

  • Nomina da parte del datore di lavoro di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione esterno, nel caso in cui non volesse assumere personalmente tale incarico o nei casi previsti all'allegato II del D.L.vo 81/08, che sia in possesso dei titoli previsti dall'art. 32 comma 2 oppure dall'art. 32 comma 5 del D.L.vo 81/08;

  • Nomina del Medico competente (art. 18 comma 1 lettera a) del D.L.vo 81/08);

  • Nomina della squadra addetta alla gestione delle emergenze e alla lotta antincendio (art. 18 comma 1 lettera b) del D.L.vo 81/08);

  • Verbale di elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, che i lavoratori eleggeranno, direttamente, al loro interno; oppure sarà  individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo (RLST), secondo quanto previsto dall'art. 48 del D.L.vo 81/08, in aziende con meno di 15 dipendenti (art. 47 comma 2 del D.L.vo 81/08)
    In aziende con più di 15 dipendenti, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sarà  eletto, nell'ambito delle rappresentanze sindacali (art. 47 commi 2 e 3 del D.L.vo 81/08).
    Il datore dovrà  comunicare annualmente all'INAIL il nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
    Vi informiamo che è stata introdotta anche un'altra figura che è il rappresentane dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo, in alcuni particolari casi (si veda l'art. 49 comma 1 del D.L.vo 81/08);

  • Certificati di idoneità  specifici alla mansione, rilasciati dal Medico competente;

  • Autocertificazione, per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori (che non rientrano in quelle elencate all'art. 31, comma 6, lettere a), b), c) d) e g) del D.L.vo 81/08), che potrà  essere effettuata con le modalità  già  previste dal D.L.vo 626/94, fino al 30/06/2012; data, entro la quale, dovrà  essere promulgato il Decreto Interministeriale di cui all'art. 6, comma 8, lettera f) del D. L.vo 81/08, che stabilirà  delle procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi, anche per queste aziende (art. 29 comma 5 del D.L.vo 81/08);

  • Documento di valutazione dei rischi, per le aziende con più di 10 lavoratori; documento che, se già redatto ai sensi dell'art. 4 del D.L.vo 626/94, dovrà  essere aggiornato entro il 29/07/2008, ai sensi dell'art. 28 commi 1 e 2 del D. L.vo 81/08.
    Infatti, questo articolo ha fissato dei nuovi contenuti, rispetto a quelli già  previsti dalle norme precedenti, che devono rispettare le indicazioni fornite dalle specifiche norme contenute nei Titoli del D.L.vo 81/08;

  • Valutazione di esposizione al rischio rumore, da effettuarsi ai sensi del Titolo VIII Capo I del D.L.vo 81/08.
    Il datore di lavoro, poi, dovrà comunicare al Medico competente i valori di esposizione individuali, che verranno riportati, da questi, nella cartella sanitaria e di rischio;

  • Valutazione di esposizione agli agenti chimici, per le aziende che impiegano nel loro ciclo produttivo delle sostanze o preparati pericolosi, che andrà redatta ai sensi del Titolo IX Capo I del D.L.vo 81/08. Il datore di lavoro, poi, dovrà comunicare al Medico competente i valori di esposizione professionale individuali, che verranno riportati, da questi, nella cartella sanitaria e di rischio;

  • Valutazione di esposizione alle vibrazioni meccaniche, che dovrà essere stilata ai sensi del Titolo VIII Capo III del D.L.vo 81/08.
    Il datore di lavoro dovrà comunicare al Medico competente i valori di esposizione individuali;

  • Attestati di formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per ciascun lavoratore, così come previsto dall'art. 37 comma 1 del D.L.vo 81/08.
    Questi corsi devono essere organizzati in collaborazione con gli organismi paritetici territoriali, in ottemperanza all'art. 37 comma 12 del D.L.vo 81/08. La durata, i contenuti e le modalità dei corsi verranno definiti in sede di Conferenza Stato- regioni entro il 15/05/2009.
    In ogni caso, fino ad allora, i corsi dovranno avere i contenuti fissati dall'art. 37 comma 1 lettera a) e b) del D.L.vo 81/08;

  • Attestati di formazione, rilasciati ai componenti della squadra addetta alla gestione delle emergenze, in materia di primo soccorso, in base al D.M. 388/2003; così come previsto dall'art. 37 comma 9 del D.L.vo 81/08.
    Gli addetti dovranno frequentare un corso di aggiornamento ogni tra anni, così come prescrive il decreto ministeriale suddetto;

  • Attestati di formazione, rilasciati ai componenti della squadra addetta alla lotta antincendio, in materia di prevenzione incendi, in base al D.M. 10/03/1998.
    Per tali corsi, al momento, non è previsto alcun aggiornamento, fino alla emanazione del decreto del Ministero dell'Interno che stabilirà sia dei nuovi programmi relativi ai corsi di "prima" formazione che a quelli di "aggiornamento" (art. 46 comma 3 lettera b) del D.L.vo 81/08);

  • Attestato di formazione, rilasciato al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, così come previsto all'art. 37 comma 10 del D.L.vo 81/08, organizzato in collaborazione con gli Organismi paritetici territoriali (art. 37 comma 12 del D.L.vo 81/08).
    Tale corso dovrà  avere una durata minima di 32 ore, così come previsto dall'art. 2 del D.M. 16/01/1997.
    In base alla contrattazione collettiva nazionale, verranno disciplinate le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non potrà essere inferiore alle 4 ore annue, per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori; e a 8 ore annue, per le imprese che occupano più di 50 lavoratori (art. 37 comma 11 del D.L.vo 81/08);

  • Istituzione di un libretto formativo del cittadino, di cui all'art. 2 comma 1 lettera i) del D.L.vo 276/2003, nel quale dovranno essere registrati tutti i corsi effettuati dai lavoratori (art. 37 comma 14 del D.L.vo 81/08);

  • Verbale riunione periodica, obbligatoria ai sensi dell'art. 35 comma 1 del D.L.vo 81/08, in tutte le aziende con più di 15 dipendenti;

  • Verbale di consegna dei dispositivi di protezione individuale ai lavoratori, laddove essi siano esposti a dei rischi non eliminabili con provvedimenti tecnici (art. 18 comma 1 lettera d) del D.L.vo 81/08).


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« Reply #1 on: Maggio 26, 2008, 03:08:30 »

Inoltre, il datore di lavoro dovrà:
  • Il datore di lavoro deve consegnare , tempestivamente, copia del documento di valutazione dei rischi al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 18 comma 1 lettera o) del D.L.vo 81/08);

  • Il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL, con il modulo che si può scaricare dal sito www.inail.it, a fini statistici ed informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro, che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni (art. 18 comma 1 lettera r) del D.L.vo 81/08);

ULTERIORI OBBLIGHI PREVISTI PER LE AZIENDE CHE OPERANO IN CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI


  • Redazione del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), a carico del Coordinatore per la progettazione (art. 91 comma 1 lettera a) del D.L.vo 81/08);

  • Predisposizione di un fascicolo, a carico del Coordinatore per la progettazione (art. 91 comma 1 lettera b) del D:l.vo 81/08) i cui contenuti sono fissati all'allegato XV del D:L.vo 81/08, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi;

  • Redazione del piano operativo di sicurezza (POS), a carico delle imprese esecutrici, in riferimento a ciascun singolo cantiere, così come previsto dall'art. 89 comma 1 lettera h) del D.L.vo 81/0; i cui contenuti sono fissati all'allegato XV del D.L.vo 81/08.

  • Consegna ai lavoratori di una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, compreso il numero di matricola) e l'indicazione del datore di lavoro (art. 18 comma 1 lettera u) e art. 26 comma 8 del D.L.vo 81/08);

  • Redazione del P.I.M.U.S. piano di montaggio, uso e smontaggio di ponteggi; i cui contenuti sono riportati all'allegato XXII del D:l.vo 81/08;

  • Attestati di partecipazione a corsi di formazione per i lavoratori che svolgono lavori in quota, in base alle modalità di cui all'allegato XXI del D.L.vo 81/.08

  • Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi deve verificare, in base a dei criteri che verranno stabiliti da un prossimo decreto entro il 15/05/2009, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese.
    Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto la verifica dovrà essere effettuata in base a quanto stabilito dall'art. 26 comma 1 lettera a) del D.L.vo 81/08.


ULTERIORI OBBLIGHI PREVISTI PER LE AZIENDE CHE OPERANO IN REGIME DI APPALTO
  • Redazione da parte del datore di lavoro committente di un "documento unico di valutazione dei rischi", che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera (art. 26 comma 3 del D.L.vo 81/08);

  • Consegna ai lavoratori di una tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, compreso il numero di matricola) e l'indicazione del datore di lavoro (art. 18 comma 1 lettera u) e art. 26 comma 8 del D.L.vo 81/08);

  • Il datore di lavoro , in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi deve verificare, in base a dei criteri che verranno stabiliti da un prossimo decreto entro il 15/05/2009, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese.
    Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto la verifica dovrà essere effettuata in base a quanto stabilito dall'art. 26 comma 1 lettera a) del D.L.vo 81/08.


« Last Edit: Gennaio 06, 2009, 04:26:03 by Andorra Servizi Web Admin » Logged
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